Clima e Lavoro: Nuove Regole per la Sicurezza
L'INPS, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito indicazioni precise su come gestire le richieste di integrazione salariale per la sospensione o riduzione dell'attività dovuta al caldo eccessivo. Inoltre, un Protocollo sulle emergenze climatiche, siglato il 2 luglio 2025 dal Ministero del Lavoro e dalle parti sociali, rafforza ulteriormente l'impegno per la tutela dei lavoratori.
Chi può richiedere l'integrazione salariale per il caldo?
Le prestazioni di integrazione salariale sono a disposizione dei datori di lavoro che rientrano nelle categorie ammissibili a CIGO, FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali. Le disposizioni si applicano, con le dovute compatibilità, anche al settore agricolo (CISOA).
Le Causali di Richiesta: Ordine Pubblico o Evento Meteo?
1
Sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori
Questa causale si applica quando la sospensione o riduzione è stata disposta da un'ordinanza dell'autorità pubblica. In questo caso, dovrete semplicemente indicare gli estremi dell'ordinanza nella relazione tecnica, senza bisogno di allegarla.
2
Evento meteo per temperature elevate
Questa è la causale più comune quando il caldo eccessivo impedisce il normale svolgimento delle attività, anche in assenza di un'ordinanza.
Limitazioni e Sovrapposizioni
Importante: Non è possibile presentare due domande distinte per gli stessi lavoratori e periodi, sovrapponibili, utilizzando entrambe le causali.
Tuttavia, se la vostra richiesta con causale "evento meteo" copre anche periodi interessati da un'ordinanza, l'INPS terrà conto di entrambe le circostanze, riconoscendo le giornate/ore sia dell'evento meteo accertato che quelle vietate dall'ordinanza.
La "Temperatura Percepita": Un Fattore Determinante
Quando si richiede l'integrazione con la causale "evento meteo" per "temperature elevate", la prestazione può essere riconosciuta se le temperature superano i 35 °C.
Tuttavia, l'INPS chiarisce che la domanda può essere accolta anche con temperature pari o inferiori a 35 °C, se si considera la "temperatura percepita", che può essere significativamente più elevata di quella reale. Questo si verifica in presenza di fattori come:
Luoghi non protetti
Attività svolte in luoghi non protetti dal sole.
Fonti di calore
Utilizzo di materiali o macchinari che producono calore.
Umidità
Un elevato tasso di umidità.
Dispositivi di protezione
Impiego di strumenti di protezione (DPI), come tute o caschi, che aumentano la sensazione di calore sul lavoratore.
Lavorazioni al Chiuso
Anche le lavorazioni al chiuso possono beneficiare dell'integrazione salariale se i sistemi di ventilazione o raffreddamento non possono essere utilizzati per circostanze imprevedibili non imputabili all'azienda o se sono incompatibili con le lavorazioni stesse.
È fondamentale sapere che l'integrazione può essere riconosciuta anche se la sospensione o riduzione è disposta dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale a causa delle temperature eccessive.
Cosa inserire nella Relazione Tecnica?
Per una valutazione corretta ed efficace della domanda, la relazione tecnica deve essere completa. Dovrete indicare non solo l'evento meteorologico (il caldo eccessivo), ma anche:
  • La tipologia di attività lavorativa o i lavori sospesi/ridotti.
  • Le modalità di svolgimento delle attività stesse.
  • In caso di ordine di pubblica autorità, gli estremi dell'ordinanza.
Non è necessario allegare i bollettini meteo, in quanto l'INPS li acquisisce d'ufficio.
Semplificazioni Procedurali: Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE)
Semplificazioni per Eventi Oggettivamente Non Evitabili
Le causali legate al caldo eccessivo rientrano tra gli "Eventi Oggettivamente Non Evitabili" (EONE). Questo comporta significative semplificazioni procedurali per i datori di lavoro:
Anzianità lavorativa
Non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni.
Contributo addizionale
I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.
Termine di presentazione
La domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Informativa sindacale
L'informativa sindacale non è preventiva. È sufficiente comunicare alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) o alle associazioni sindacali territoriali, anche dopo l'inizio della sospensione, la durata prevedibile del periodo e il numero dei lavoratori interessati.
Per le imprese edili e lapidee, l'informativa è dovuta solo per richieste di proroga oltre le 13 settimane continuative.
Il Protocollo sulle Emergenze Climatiche: Un Passo Avanti
Il Protocollo firmato il 2 luglio 2025 tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali mira a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti al caldo estremo. I suoi obiettivi principali includono:
Ammortizzatori sociali
Ampio e automatico ricorso agli ammortizzatori sociali.
Informazione e prevenzione
Promozione di informazione, formazione e prevenzione.
Sorveglianza sanitaria
Corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi.
Riorganizzazione
Riorganizzazione di turni e orari di lavoro per conciliare attività produttive e sicurezza.
Questo Protocollo prevede anche la possibilità di criteri di premialità riconosciuti dall'INAIL per le imprese aderenti. Si impegna inoltre a definire buone prassi e misure specifiche per i diversi settori attraverso tavoli contrattuali.
Valutazione dei Rischi e Temi di Intervento
La valutazione dei rischi aziendali dovrà includere esplicitamente i rischi legati al microclima. Nelle aziende edili, ad esempio, il coordinatore per la progettazione e i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere misure di prevenzione come aree di ristoro adeguate, variazione dell'inizio delle lavorazioni, idoneità dei DPI alla stagione, pause e fornitura di bevande e accesso all'ombra.
I principali temi di intervento del Protocollo sono:
  1. Informazione/Formazione
  1. Sorveglianza sanitaria
  1. Abbigliamento/Indumenti/DPI
  1. Riorganizzazione turni e orari di lavoro
Il Protocollo rafforza l'idea che i periodi di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non rientrano nel limite massimo di durata della cassa integrazione stessa.
Studio di Consulenza del Lavoro
Dott. Roberto Rossi
RossiConsulting